In breve
- Un debitore cade in mora con un sollecito dopo la scadenza, senza sollecito con una data fissata in base al calendario e, per le fatture, al più tardi 30 giorni dopo scadenza e ricezione; per i consumatori la fattura deve dirlo espressamente.
- Gli interessi di mora sono il tasso base della Bundesbank (1,52% dal 1° luglio 2026) più cinque punti percentuali, tra imprenditori per i crediti per corrispettivo più nove; in più c’è, contro chi non è consumatore, un forfait di 40 €.
- I crediti si prescrivono di norma dopo tre anni, contati dalla fine dell’anno in cui sono sorti. Un’ingiunzione sospende la prescrizione, un titolo la porta a 30 anni.
Quando il debitore è in mora
Interessi e forfait ci sono solo in mora. Scatta quando il debitore non paga dopo un sollecito successivo alla scadenza; al sollecito equivalgono l’azione in giudizio e la notifica di un’ingiunzione di pagamento (§ 286 c. 1 BGB). Il sollecito non serve se per il pagamento è fissata una data in base al calendario, se il debitore rifiuta il pagamento in modo serio e definitivo o se per motivi particolari è giustificata la mora immediata (c. 2).
Per le fatture vale inoltre: chi non paga entro 30 giorni dalla scadenza e dalla ricezione della fattura è in mora al più tardi allora (c. 3). Verso un consumatore vale solo se la fattura lo indica in modo particolare. Il debitore non è in mora finché la mancanza di pagamento non gli è imputabile (c. 4).
Quanto sono gli interessi di mora
Un debito di denaro produce interessi durante la mora, con cinque punti percentuali sopra il tasso base all’anno. Per i negozi giuridici cui non partecipa un consumatore sono nove punti percentuali per i crediti per corrispettivo (§ 288 c. 1 e 2 BGB). Il tasso base cambia il 1° gennaio e il 1° luglio; lo comunica la Bundesbank (§ 247 BGB). È l’1,52% dal 1° luglio 2026, dopo l’1,27% nel primo semestre 2026; dal 2013 a metà 2022 era negativo.
Esempio: su 1.000 € verso un consumatore, dal 1° marzo al 30 giugno 2026 vale il 6,27% per 122 giorni, cioè 20,96 €, e dal 1° luglio al 30 settembre il 6,52% per 92 giorni, cioè 16,43 €: in tutto 37,39 €. Sugli interessi non ci sono interessi di mora (§ 289 BGB). Restano possibili interessi più alti pattuiti e un ulteriore danno (§ 288 c. 3 e 4).
Il calcoloGermania: calcolo degli interessi di mora (Verzugszinsen)Il forfait di 40 €
Il creditore di un credito per corrispettivo ha, in caso di mora di un debitore che non è consumatore, diritto anche a un forfait di 40 €, anche per rate e acconti. Viene computato su un successivo risarcimento delle spese di recupero (§ 288 c. 5 BGB). Contro i consumatori non c’è. L’esclusione degli interessi di mora pattuita in anticipo è nulla, quella del forfait tra imprenditori nel dubbio grossolanamente iniqua (c. 6).
Sollecitare e la procedura giudiziaria di ingiunzione
Scrivi un sollecito con l’importo, la data di scadenza e un termine di pagamento chiaro, e conserva ricevuta e prova della consegna. Se il debitore non paga, puoi chiedere un’ingiunzione di pagamento (Mahnbescheid) per una somma di denaro determinata in euro (§ 688 ZPO), per esempio online su Online-Mahnantrag.de, un’applicazione dei tribunali tedeschi per le ingiunzioni. Il tribunale non verifica se il credito esiste (§ 692 c. 1 n. 2 ZPO); il debitore ha due settimane dalla notifica per pagare o fare opposizione (n. 3).
Se non fa opposizione, scaduto il termine puoi chiedere il titolo esecutivo (Vollstreckungsbescheid) (§ 699 ZPO), entro sei mesi dalla notifica dell’ingiunzione, altrimenti il suo effetto decade (§ 701). Il titolo esecutivo equivale a una sentenza contumaciale provvisoriamente esecutiva (§ 700): con esso puoi far eseguire il credito. Se il debitore fa opposizione, la causa viene rimessa al tribunale e prosegue in contenzioso.
Prescrizione
Il termine ordinario di prescrizione è di tre anni (§ 195 BGB). Decorre dalla fine dell’anno in cui il credito è sorto e tu conoscevi, o senza colpa grave avresti dovuto conoscere, il debitore e le circostanze (§ 199 c. 1). Una fattura di giugno 2026 si prescrive quindi allo scadere del 31 dicembre 2029; senza conoscenza, al più tardi dopo dieci anni (c. 4).
La prescrizione è sospesa dall’azione in giudizio e dalla notifica dell’ingiunzione (§ 204 c. 1 n. 1 e 3 BGB); la sospensione finisce sei mesi dopo la fine del procedimento (c. 2). I crediti accertati con sentenza definitiva e quelli da atti esecutivi si prescrivono solo dopo 30 anni (§ 197 c. 1 n. 3 e 4); per le prestazioni periodiche future resta il termine di tre anni (c. 2). Non aspettare quindi l’ultimo giorno con l’ingiunzione.
Fonti
- § 286 BGB — Mora del debitore (in tedesco)
- § 288 BGB — Interessi di mora e danno da mora (in tedesco)
- § 247 BGB — Tasso base (in tedesco)
- § 195 BGB — Termine ordinario di prescrizione (in tedesco)
- § 199 BGB — Decorrenza del termine ordinario di prescrizione (in tedesco)
- § 204 BGB — Sospensione della prescrizione per azione in giudizio (in tedesco)
- § 688 ZPO — Ammissibilità della procedura di ingiunzione (in tedesco)
- § 699 ZPO — Titolo esecutivo (Vollstreckungsbescheid) (in tedesco)
- Online-Mahnantrag.de — un’applicazione dei tribunali tedeschi per le ingiunzioni (in tedesco)
- Deutsche Bundesbank — Tasso base ai sensi del § 247 BGB (in tedesco)
Testo controllato il 6 ottobre 2026