In breve
- La tutela della maternità comincia sei settimane prima della data presunta del parto e finisce otto settimane dopo la nascita, dodici con parti prematuri e plurimi. Prima del parto puoi continuare a lavorare volontariamente, dopo no.
- In questo periodo e il giorno del parto la cassa malattia paga al massimo 13 € al giorno di indennità di maternità, e il datore di lavoro integra fino al tuo precedente netto. Chi ha l’assicurazione privata o familiare riceve dall’Ufficio federale al massimo 210 € in tutto.
- Dall’inizio della gravidanza fino ad almeno quattro mesi dopo il parto il datore di lavoro non può licenziare, se sa della gravidanza o gli viene comunicata entro due settimane dal licenziamento.
Chi è protetta e quando dirlo
La tutela della maternità vale per le donne in gravidanza e in allattamento in un rapporto di lavoro, anche a tempo parziale, in un minijob, in apprendistato o a termine. Non sono coperte solo le lavoratrici autonome, le casalinghe e le amministratrici con una carica sociale; per le funzionarie vale un regolamento a parte.
Devi comunicare al datore di lavoro la gravidanza e la data presunta del parto appena lo sai (§ 15 MuSchG). Prima lo sa, prima può adattare il tuo posto di lavoro.
I periodi di protezione prima e dopo il parto
Nelle ultime sei settimane prima del parto il datore di lavoro non può farti lavorare, a meno che tu non ti dichiari espressamente disponibile; la dichiarazione puoi revocarla in qualsiasi momento per il futuro. Conta la data presunta del parto indicata nel certificato. Se il bambino non nasce alla data, il periodo di protezione precedente si accorcia o si allunga di conseguenza (§ 3 c. 1 MuSchG).
Dopo la nascita vale per otto settimane un divieto assoluto di impiego. Sono dodici settimane per i parti prematuri (circa sotto i 2.500 grammi di peso alla nascita), per i parti plurimi e, solo su tua richiesta, se entro otto settimane viene accertata per il bambino una disabilità. Se il bambino nasce prima, i giorni non usati prima del parto si aggiungono in fondo: in tutto restano 14 settimane, 18 con dodici settimane dopo (§ 3 c. 2 MuSchG).
Per un aborto spontaneo dalla 13ª settimana di gravidanza ci sono, dal 1° giugno 2025, periodi di protezione propri: due settimane, dalla 17ª sei, dalla 20ª otto; puoi rinunciarvi espressamente (§ 3 c. 5). Dopo la morte del bambino puoi, se vuoi e con certificato medico, tornare al lavoro già dopo due settimane (§ 3 c. 4).
Il calcoloGermania: calcolo della maternità (Mutterschutz)Indennità di maternità e integrazione del datore di lavoro
Per i periodi di protezione e il giorno del parto ricevi l’indennità di maternità. Se sei tu stessa iscritta a una cassa malattia pubblica, ti paga il tuo netto per giorno di calendario, al massimo 13 € (§ 24i c. 2 SGB V, § 19 c. 1 MuSchG). Se guadagni più di 13 € netti al giorno, cioè più di 390 € al mese, il datore di lavoro paga la differenza come integrazione (§ 20 MuSchG). Insieme ricevi il tuo precedente netto.
Il netto al giorno è la somma del netto degli ultimi tre mesi di calendario conteggiati prima del periodo di protezione, divisa per 90 giorni. L’esempio del Ministero: 975 € netti al mese sono 2.925 € in tre mesi, quindi 32,50 € al giorno, di cui 13 € dalla cassa e 19,50 € dal datore di lavoro. I pagamenti una tantum come la gratifica natalizia non contano (§ 21 MuSchG).
Chiedi l’indennità di maternità alla cassa malattia appena hai il certificato della data presunta del parto; dopo la nascita invii il certificato di nascita. L’integrazione la chiedi poi al datore di lavoro.
Assicurate private, coassicurate, minijob
Chi non è iscritta a una cassa pubblica ma ha l’assicurazione privata o la coassicurazione familiare tramite un’altra persona riceve l’indennità di maternità dall’Ufficio federale per la previdenza sociale: in un’unica somma e in tutto al massimo 210 € (§ 19 c. 2 MuSchG). Il requisito è un rapporto di lavoro, per esempio un minijob. L’integrazione la paga comunque il datore di lavoro; con 2.400 € netti al mese mancano circa 1.077 € rispetto al precedente netto.
Con un’assicurazione privata per l’indennità giornaliera di malattia, questa paga l’indennità concordata nella misura in cui non spetta altrimenti un compenso adeguato (§ 192 c. 5 VVG). Chi è iscritta a una cassa, per esempio come studentessa, riceve l’indennità di maternità dalla cassa anche in un minijob.
Imposte ed Elterngeld
Indennità di maternità e integrazione sono esenti da imposta (§ 3 n. 1 EStG), ma tramite la clausola di progressione fanno salire l’aliquota sul resto del tuo reddito (§ 32b EStG). Se in un anno ricevi più di 410 € di tali prestazioni, devi presentare la dichiarazione dei redditi (§ 46 c. 2 n. 1 EStG).
Sull’Elterngeld vengono computate l’indennità di maternità della cassa malattia e l’integrazione per il periodo dalla nascita, non quella dell’Ufficio federale (§ 3 c. 1 n. 1 BEEG). I mesi di vita del bambino in cui spettano tali prestazioni contano come mesi con Elterngeld base (§ 4 c. 4 BEEG): di norma riguarda i primi due mesi di vita.
Tutela dal licenziamento e divieto di impiego
Il datore di lavoro non può licenziarti: durante la gravidanza, fino a quattro mesi dopo un aborto spontaneo dopo la dodicesima settimana e fino alla fine del periodo di protezione dopo il parto, ma almeno quattro mesi dopo il parto (§ 17 c. 1 MuSchG). Vale se lo sapeva o se glielo comunichi entro due settimane dalla ricezione del licenziamento. Eccezioni le ammette solo l’autorità del Land. Contro un licenziamento devi di norma fare ricorso al tribunale del lavoro entro tre settimane dalla ricezione (§ 4 KSchG).
Se il datore di lavoro, fuori dai periodi di protezione, non può farti lavorare o solo in parte per un divieto medico di impiego (§ 16 MuSchG), paga la retribuzione per la tutela della maternità (Mutterschutzlohn): il guadagno medio dei tre mesi prima della gravidanza (§ 18 MuSchG).
Fonti
- § 3 MuSchG — Periodi di protezione prima e dopo il parto (in tedesco)
- § 17 MuSchG — Divieto di licenziamento (in tedesco)
- § 19 MuSchG — Indennità di maternità (non iscritte a una cassa: al massimo 210 €) (in tedesco)
- § 20 MuSchG — Integrazione dell’indennità di maternità (in tedesco)
- § 24i SGB V — Indennità di maternità della cassa malattia (al massimo 13 € per giorno di calendario) (in tedesco)
- Portale federale della famiglia — Tutela della maternità (in tedesco)
- Portale federale della famiglia — Prestazioni di maternità (in tedesco)
- Ufficio federale per la previdenza sociale — Indennità di maternità: domande frequenti (in tedesco)
- Ministero federale della famiglia — Guida alla tutela della maternità (in tedesco)
Testo controllato il 6 ottobre 2026