In breve
- Hai diritto alla disoccupazione (paro) se perdi il lavoro senza che dipenda da te (licenziamento, fine di un contratto temporaneo, licenziamento collettivo o oggettivo, alcuni casi dell’articolo 267 della legge) e hai versato contributi per almeno 360 giorni negli ultimi sei anni. Le dimissioni volontarie di solito non danno diritto.
- Prendi il 70% della base i primi 180 giorni e il 60% dopo, tra un minimo e un massimo che dipendono dai figli a carico: nel 2026, da 560 € a 1.225 € senza figli e fino a 1.400 € o 1.575 € con figli. Con 1.080 giorni di contributi dura 360 giorni.
- Si chiede al SEPE entro 15 giorni lavorativi dall’ultimo giorno lavorato, dalla sede elettronica o con appuntamento. Passato il termine, perdi tanti giorni di prestazione quanti ne hai impiegati.
Chi ha diritto
Il paro (la prestazione contributiva di disoccupazione) protegge chi perde il lavoro contro la sua volontà: per licenziamento, per licenziamento collettivo o per cause oggettive, per la fine di un contratto temporaneo che il lavoratore non disdice, o per una cessazione volontaria nei casi previsti dalla legge, come il grave inadempimento del datore (Legge generale della Previdenza sociale, art. 267). Dimettersi, in genere, non dà diritto.
Inoltre devi essere iscritto e in alta (o in situazione assimilata), aver versato contributi per disoccupazione per almeno 360 giorni negli ultimi sei anni, essere iscritto come persona in cerca di lavoro e firmare l’accordo di attività, e non aver raggiunto l’età ordinaria di pensionamento (art. 266). Non si possono contare i contributi che sono già serviti per una disoccupazione precedente.
Quanto dura
La durata dipende dai giorni di contributi negli ultimi sei anni (art. 269): da 360 a 539 giorni, 120 giorni di paro; da 540 a 719, 180; da 720 a 899, 240; da 900 a 1.079, 300; da 1.080 a 1.259, 360; e così via, aggiungendo 60 giorni ogni 180 versati, fino a 720 giorni con 2.160 giorni di contributi o più. Tre anni di contributi (1.080 giorni) danno quindi 360 giorni di prestazione.
Il calcoloSpagna: calcolo della disoccupazione (paro)Quanto prendi
La base regolatrice è la media della base contributiva per disoccupazione degli ultimi 180 giorni, senza contare gli straordinari. La prestazione è il 70% di quella base i primi 180 giorni e il 60% dal giorno 181 (art. 270). Con una base di 1.500 €, sono 1.050 € al mese i primi sei mesi e 900 € dopo.
Il risultato ha un minimo e un massimo, che dipendono dai figli a carico e vengono dall’IPREM, che nel 2026 resta a 600 € al mese. Senza figli il minimo è di 560 € e il massimo di 1.225 €; con un figlio, da 749 € a 1.400 €; con due o più, da 749 € a 1.575 € (SEPE). Contano come figli a carico i minori di 26 anni, i più grandi con disabilità e i minori in affido che convivono con te o dipendono da te e non hanno redditi mensili superiori al salario minimo.
Sono importi lordi: nel pagarti la prestazione, il SEPE trattiene la tua quota di contributi alla Previdenza sociale e la ritenuta IRPF, quando spetta (art. 273). Incassi per mensilità di 30 giorni, tra il 10 e il 15 del mese successivo.
Come e quando chiederla
Il termine è di 15 giorni lavorativi dall’ultimo giorno lavorato (o dalla fine del periodo equivalente alle ferie che ti hanno pagato perché non godute). La domanda, con l’accordo di attività, si presenta nella sede elettronica del SEPE con certificato, documento d’identità elettronico o Cl@ve, o all’ufficio prestazioni con appuntamento. Richiede anche di essere iscritto come persona in cerca di lavoro.
Porta il DNI o NIE, un documento bancario con il tuo conto, il libretto di famiglia se hai figli a carico e il certificato dell’impresa, che l’impresa di solito invia al SEPE. Il SEPE ha 15 giorni per decidere e 10 per notificarti. Ogni mensilità decade un anno dopo la scadenza: non lasciarla senza incassare.
Se superi il termine o contesti il licenziamento
Se chiedi la prestazione dopo il termine, la incassi dalla data della domanda e perdi tanti giorni quanti ne hai impiegati (art. 268). Se contesti il licenziamento e non avevi chiesto la disoccupazione, hai altri 15 giorni per farlo dal verbale di conciliazione o dalla sentenza: contestare il licenziamento non impedisce di incassare la disoccupazione.
Per contestarlo hai 20 giorni lavorativi dal licenziamento (Statuto dei lavoratori, art. 59.3), e prima del processo bisogna tentare la conciliazione o la mediazione (Legge 36/2011, art. 63): presentare la richiesta sospende quel termine (art. 65).
Fonti
- BOE — Legge generale della Previdenza sociale (RDLeg 8/2015), articoli 266-273: requisiti, domanda, durata, importo e contribuzione (in spagnolo)
- SEPE — Importi annuali: IPREM, minimi e massimi della prestazione contributiva nel 2026 (in spagnolo)
- SEPE — Prestazione contributiva: ho lavorato più di un anno (in spagnolo)
- BOE — Legge 36/2011 sulla giurisdizione sociale, articoli 63 e 65: conciliazione o mediazione preventive e loro effetto sui termini (in spagnolo)
- BOE — Statuto dei lavoratori (RDLeg 2/2015), articolo 59.3: il termine di 20 giorni lavorativi (in spagnolo)
Testo controllato il 6 ottobre 2026